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LEGGE FINANZIARIA 2008 E PROVVEDIMENTI COLLEGATIFONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA Sintesi definitiva a cura dell'Ufficio nazionale del Programma dei Verdi INDICE PREMESSA 1 PREMESSA Le misure adottate nella Legge Finanziaria 2008, e nel Decreto-legge ad essa collegato, coprono un numero cosi' grande di ambiti economici, produttivi, finanziari, istituzionali, sociali, ambientali, ecc, che occorrerebbe un ponderoso trattato per illustrarle tutte in modo "utile".
LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29 Novembre 2007, N. 222, offre importantissime innovazioni e complessivamente appare costituire una svolta per certi versi rivoluzionaria sul percorso della penetrazione e la diffusione delle energie rinnovabili, oltre che il miglioramento dell'efficienza energetica; l'impronta dei Verdi appare molto chiara e incisiva. Si evidenziano in particolare i punti seguenti, relativi a misure afferenti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica. BIOMASSE: la "rivoluzione" delle filiere corte! Ai fini della prevenzione della crescente catastrofe ambientale legata alla distruzione degli ambienti autoctoni della foresta pluviale e in generale degli ecosistemi tropicali, finalizzata a lasciare spazio alle coltivazioni dedicate ai prodotti energetici, in particolare olio vegetale e legname, da una parte, e a rinforzare la sinergia tra produzione nazionale di energia da biomasse e filiere nazionali di coltivazione e raccolta, dall'altra, e' stato determinato un notevolissimo incremento della remunerazione dell'energia elettrica prodotta a partire da biomasse di origine agricola e forestale, prodotte e raccolte entro brevi distanze in base a contratti di filiera. "4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti: OPERE PUBBLICHE: obbligatoria la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili! Il bilancio ambientale ed energetico entra finalmente e formalmente in gioco anche per le opere pubbliche: d'ora in avanti, non si potra' piu' considerare soltanto la (talvolta presunta o strumentale) pubblica utilita', e non bastera' la consueta valutazione d'impatto ambientale (quando necessaria), ma anche, sempre, il rispetto degli obiettivi di protezione del clima e dell'ambiente, secondo criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: una garanzia di sicurezza! "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita' di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma" "LEGGE FINANZIARIA 2008" La Legge Finanziaria 2008, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", approvata definitivamente il 21 Dicembre 2007 (testo definitivo in formato PDF) e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, delinea un quadro di eccezionale impulso alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, nell'ottica dello sforzo per la riduzione delle emissioni clima-alteranti, cosi' come per l'aumento della sicurezza energetica, la riduzione dei costi di approvvigionamento e lo sviluppo dei settori nazionali dell'innovazione e delle energie rinnovabili. Ancora una volta, molto poco di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'azione decisiva dei Verdi. Le misure contenute nella "Legge Finanziaria 2008" sono innumerevoli, nel seguito si procedera' a una breve analisi dei punti piu' importanti, relativi a misure afferenti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica. INCENTIVI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: estesi, semplificati e prorogati! Sono prorogati gli incentivi fiscali, per mezzo della detrazione del 55% dall'imposta lorda, gia' previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge Finanziaria 2007"), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, afferenti a interventi di efficienza energetica. 20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21. EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: agevolazioni ICI La Finanziaria 2008 assegna ai Comuni una importante responsabilita': di dare un segnale forte sul territorio, direttamente ai cittadini, premiando lo sforzo di produzione rinnovabile dell'energia a copertura del fabbisogno domestico. Il comma 6 dell'art. 1 dispone la possibilita', per i Comuni, di ridurre l'ICI sotto il 4 per mille, in caso di installazione, a servizio di specifiche unita' immobiliari, di sistemi solari termici ovvero di altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; lo strumento legislativo individuato consiste nella modifica dell'art. 6 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, istituivo dell'imposta comunale sugli immobili. 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI: obblighi e vincoli In attesa e nella speranza che la gran parte dei Comuni e degli altri Enti locali si decidano a recepire, nei propri strumenti urbanistici, le disposizioni di legge in merito alla efficienza energetica "obbligatoria" dei nuovi edifici (le brillanti eccezioni esistenti si perdono in un mare di indifferenza), la Finanziaria 2008 ricorda quali sono questi vincoli, e in alcuni casi li estende, delineando un quadro teutonico per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Il comma 288 dell'art. 1 dispone che, in attesa dei provvedimenti attuativi del Dlsg 19 agosto 2005, n. 192, dall'anno 2009 il permesso di costruire sia subordinato non soltanto alla certificazione energetica dell'edificio, come gia' previsto dal ricordato Dlgs, ma anche alla predisposizione dell'edificio al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. 288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e' subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, cosi' come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonche' delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Il comma 289 dell'art. 1 estende la norma gia' presente al comma 350 della legge 27 dicembre 2007, n. 296 ("Finanziaria 2007"), disponendo che, dal 1 gennaio 2009, il permesso di costruire sia subordinato, per gli edifici di nuova costruzione, alla installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa. Nel caso di fabbricati industriali, di estensione almeno 100 metri quadri, tale obbligo e' elevato a 5 kW. Una norma attesa e di enorme importanza. 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: EFFICIENZA ENERGETICA: ulteriori obblighi Il comma 162 dell'art. 2 contiene il divieto alla commercializzazione, dal 1 gennaio 2010, di elettrodomestici e motori elettrici poco efficienti. 162. ... A decorrere dal 1º gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. .... Il comma 163 dell'art. 2 stabilisce il divieto alla importazione, distribuzione e vendita, dal 1 gennaio 2011, di lampadine a incandescenza, nonche' di elettrodomestici che possano rimanere in stand-by e quindi connessi alla rete elettrica. 163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonche' l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica. QUOTA MINIMA DI BIOCARBURANTI: ulteriore aumento al 3% dal 2009! Nel settore dei biocarburanti per trasporto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, e ormai anche degli obiettivi Europei (10% al 2020), il comma 139 dell'art. 2 della Finanziaria 2008 eleva al 3% la percentuale di biocarburanti da immettere al consumo, sulla base della immissione di benzina e gasolio nell'anno precedente, rispetto al 2% che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Finanziaria 2007") fissava per il 2008: 139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto- "CIP 6", INCENTIVI ALLE FONTI "ASSIMILATE": ristabilita la norma corretta! Viene finalmente ristabilita la lettera originaria della norma che gia' nella Finanziaria 2007 intendeva escludere i finanziamenti e le incentivazioni pubbliche alle fonti non rinnovabili, minata da un "errore" tuttora inspiegabile: uno scandalo nello scandalo, che finisce per sempre! 136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. INCENTIVAZIONE AL TELERISCALDAMENTO RINNOVABILE: interpretazione di una importante incentivazione! Per favorire l'adozione del teleriscaldamento alimentato da biomasse, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 8, comma 10, lettera f), stabiliva un'agevolazione fiscale con credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa, da traslare sul prezzo i cessione all'utente finale. Il comma 138 dell'art. 2 della Finanziaria 2008 precisa che tale credito puo' essere utilizzato in compensazione anche se il soggetto "utente finale" coincide con il soggetto "gestore", inoltre estende il beneficio alle reti di teleriscaldamento alimentate dalla fonte geotermica: 138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica puo' utilizzare in compensazione il credito. INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: la rivoluzione del conto energia e della semplificazione! Viene positivamente rivoluzionato, pur assicurandone la continuita', il regime di incentivazione delle fonti rinnovabili! Il comma 143 dell'art. 2 assume carattere introduttivo, stabilendo inoltre l'accesso alle incentivazioni per gli impianti "ibridi", cioe' alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili. 137. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 144 dell'art. 2 stabilisce che gli impianti di potenza "nominale media annua" (attenzione!) superiore a 1 MW possono accedere ai certificati verdi, proprio come oggi, ma per un periodo di 15 anni contro i 12 attuali. 144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 145 dell'art. 2 stabilisce che gli impianti di potenza "nominale media annua" (attenzione!) non superiore a 1 MW - immessa nel sistema elettrico (attenzione!) - possono accedere in alternativa al conto energia, quindi a tariffe incentivanti fisse e omnicomprensive, sempre per un periodo di 15 anni, fatte salve le diverse disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29 Novembre 2007, N. 222. Interessantissima e' la grande remunerazione prevista per gli impianti mini-eolici, fino alla potenza nominale di 200 kW. 145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Tabella 3 Fonte Entita' della tariffa 1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW ............... 30 * E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. Il comma 146 dell'art. 2 stabilisce che la quota di energia rinnovabile da introdurre nel mercato elettrico nazionale crescera' dello 0,75% all'anno, contro il valore attuale di 0,35%, conseguentemente offrendo una notevole ulteriore sicurezza per la vendita dei Certificati Verdi, oltre che ovviamente stabilendo obiettivi sempre piu' ambiziosi: il quadro si fa sempre piu' stabile e coraggioso! 146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita' produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-2012 la medesima quota e' incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012". Il comma 147 dell'art. 2 stabilisce che i certificati verdi saranno attribuiti a ogni singolo MWh prodotto da fonti rinnovabili - quindi includendo anche la micro-generazione - e che il loro valore effettivo viene calcolato in base a un coefficiente moltiplicativo, specifico di ogni singola fonte. 147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Tabella 2 Fonte Coefficiente 1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW .............. 1,00 * E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. Il comma 148 dell'art. 2 stabilisce criteri per il calcolo del valore dei certificati verdi, comunque affidato all'andamento del mercato. 148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il comma 149 dell'art. 2 assume una importanza capitale: se nonostante tutto un produttore di energia da fonti rinnovabili non riuscisse a piazzare sul mercato i certificati verdi, ogni anno il GSE - Gestore dei Servizi Elettrici - e' tenuto all'acquisto dei medesimi al prezzo medio di mercato dell'anno precedente: la produzione di energia rinnovabile non e' mai stata cosi' sicura! 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Il comma 150 dell'art. 2 stabilisce le procedure di attuazione dei precedenti commi, e in particolare - finalmente! - l'estensione del regime dello scambio sul posto fino a impianti di potenza nominale media annua 200 kW, che di fatto consentira' una ulteriore importantissima remunerazione per le applicazioni di media taglia, per esempio impianti fotovoltaici installati su fabbricati industriali!!! 150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: Il comma 152 dell'art. 2 stabilisce, coerentemente con l'impostazione generale che incentiva l'efficienza produttiva di impianti operativi piuttosto i progetti degli impianti, che dal 2009 le incentivazioni stabilite in questi commi non potranno essere concesse in caso di altre incentivazioni, anche di natura diversa (conto capitale, ecc). Sono quindi fatti salvi i progetti che si concluderanno positivamente entro l'anno 2008. 152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Il comma 153 dell'art. 2 stabilisce il ruolo della AEEG e in particolare la copertura dei nuovi "conti energia", e del ritiro obbligatorio dei certificati verdi, per mezzo della componente tariffaria A3 della bolletta elettrica. 153. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce: SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI: misure molto attese e indispensabili!!! Viene compiuto finalmente un attesissimo passo in avanti sulla via della semplificazione amministrativa per l'autorizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili!!! Il comma 158 dell'art. 2 stabilisce, alle lettere a) e b), che l'autorizzazione unica, che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, e' necessario conseguire, salvo i casi di esclusione, ai fini della costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, puo' essere rilasciata - lettera a) - dalla Regione o dalle Province delegate, inoltre che la stessa autorizzazione unica - lettera b) - costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico, precisando quindi una questione annosa e purtroppo ancora aperta, soprattutto nei rapporto con gli enti locali. 158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni: Il primo periodo del comma 3 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, integrato con le lettere a) e b) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, quindi, recitera': "3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione..........." Lo stesso comma 158 dell'art. 2 stabilisce, alla lettera c), che l'autorizzazione unica, nel caso di impianti offshore (quindi in prevalenza eolici), passa in capo al Ministero dei Trasporti. Considerando l'interesse crescente per queste applicazioni, la misura e' alquanto utile e tempestiva. c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima"; Lo stesso comma 158 dell'art. 2 stabilisce, alla lettera d), che nel caso in cui, nel corso del procedimento unico, instaurato ai fini della concessione dell'autorizzazione unica, emerga un dissenso tra i soggetti coinvolti, la decisione e' rimessa alla Giunta Regionale, a meno che il dissenso non sia espresso da una Autorita' statale, come una Sovrintendenza (come purtroppo e' spesso il caso). Una misura, quindi, intesa a semplificare il procedimento autorizzativo. d) dopo il primo periodo del comma 4 e' inserito il seguente: "In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Lo stesso comma 158 dell'art. 2 precisa, alla lettera e), il contenuto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica, afferenti al ripristino dei siti, nel caso di impianti idroelettrici. e) al secondo periodo del comma 4, le parole: ", in ogni caso," sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione dell'impianto" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale"; Il comma 4 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, integrato con le lettere d) ed e) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, quindi, recitera': "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni." Lo stesso comma 158 dell'art. 2 rimedia, alla lettera f), a un errore materiale contenuto nel comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, gia' corretto con una circolare del (ex) Ministero delle Attivita' Produttive. f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)"; Lo stesso comma 158 dell'art. 2 stabilisce, alla lettera g), intervenendo ancora sul comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A allegata al Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, a sua volta definita al successivo comma 161 dell'art. 2, e' dovuta la sola Denuncia di Inizio Attivita' ("DIA"). Le stesse soglie potranno essere innalzate, per specifiche fonti e particolari siti di installazione, per mezzo di un decreto del MSE di concerto con il MATTM e la Conferenza Unificata. g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'"; Il comma 5 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, integrato con le lettere f) ed g) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, quindi, recitera': "5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Conviene passare immediatamente alla lettura del comma 161 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, che contiene la Tabella A da allegare al Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, quindi le soglie di generazione, specifiche per ciascuna fonte, sotto le quali vale il regime autorizzativo definito dalla DIA. 161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e' allegata la seguente tabella: "Tabella A (Articolo 12) Fonte Soglie 1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 kW Tornando al comma 158 dell'art. 2, questo, alla lettera h), amplia il comma 10 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, che a sua volta stabilisce l'approvazione di linee guida nazionali per il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, stabilendo per le Regioni un termine di recepimento delle stesse linee guida entro 90 giorni, dopo di che devono essere applicate le linee guida nazionali. h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali". Il comma 10 dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, integrato con la lettera h) del comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria 2008, quindi, recitera': "10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali." Il comma 159 dell'art. 2, all'apparenza piuttosto marginale, e molto tecnico, in realta' contiene una semplificazione importante. 159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori e' fornita anche con la prova di avere svolto le attivita' previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Vale quindi la pena di leggere il disposto del comma 75 dell'art. 1 del Dlgs 23 agosto 2004, n. 239: "75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato"." CONNESSIONE ALLA RETE DELLE FONTI RINNOVABILI: piu' certezza nei tempi e nei modi, grazie a nuove prescrizioni e sanzioni! Un altro attesissimo passo in avanti verso la certezza della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cosi' come, in senso piu' strutturale, verso la ristrutturazione della rete stessa ai fini della connessione e del dispacciamento dell'energia elettrica prodotta per mezzo di fonti rinnovabili! Il comma 164 dell'art. 2 stabilisce, ancora una volta, la priorita' della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: 164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il comma 165 dell'art. 2 introduce ben 6 lettere a quelle gia' fissate nel comma 2 dell'art. 14 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che a loro volta rappresentano le condizioni cui devono conformarsi le specifiche direttive, emesse dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 387/2003). 165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere: Il comma 166 dell'art. 2, infine, intende stimolare la ristrutturazione della rete proprio in funzione dei carichi elettrici provenienti da fonti rinnovabili. 166. Il Ministro dello sviluppo economico e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili. RESPONSABILIZZAZIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI: l'energia rinnovabile e' un dovere e un obbligo, non un lusso! Mentre alcune Regioni, e piu' ancora molti Enti locali, ancora ritengono che l'energia rinnovabile sia forse un prezzo da pagare, ma appena possibile un sacrificio evitabile, la Legge Finanziaria 2008 stabilisce i criteri e il percorso secondo i quali sara' possibile stabilire e rispettare obiettivi vincolanti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, a carico delle regioni e degli enti locali, oltre che ovviamente dello Stato. Il comma 167 dell'art. 2 definisce l'importante obiettivo della copertura del 25% del consumo interno lordo di elettricita' per mezzo di fonti rinnovabili, e assegna al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di ripartire gli obblighi di incremento minimo tra le Regioni. 167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. Il comma 168 dell'art. 2 impone alle Regioni di adeguare le proprie normative ai fini del raggiungimento egli obiettivi di cui al comma precedente. 168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167. Il comma 169 dell'art. 2 definisce le procedure di verifica dei risultati ottenuti nelle varie Regioni. 169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da' comunicazione con relazione al Parlamento. Il comma 170 dell'art. 2 assume notevole importanza in quanto introduce anche per il fondamentale ambito delle energie rinnovabili il potere sostitutivo del Governo rispetto alle Regioni, sia che queste non adeguino i propri piani (comma 168), sia che adottino misure perfino ostative rispetto all'obiettivo definito in base al comma 167 (si pensi, per inciso, alle "moratorie" sull'eolico): a questo si riferisce il richiamo all'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131. 170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il comma 171 dell'art. 2 richiama le Regioni al coinvolgimento degli Enti locali per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 167. 171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Il comma 172 dell'art. 2, infine, indirizza i Ministeri e le Regioni alla stipula di accordi di programma finalizzati allo sviluppo dei settori economici sia sul lato industriale che su quello della produzione energetica, indicando anche le modalita' per il reperimento delle risorse: una misura importante per sostenere lo sviluppo del Paese. 172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attivita' per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. ENTI LOCALI IN PRIMA LINEA PER LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO: una ulteriore straordinaria incentivazione!!! Il comma 173 dell'art. 2 stabilisce che, qualora il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sia un ente locale (ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono per "enti locali" i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni), si applicano sempre le tariffe incentivanti piu' alte, stabilite dal D.M. 19 febbraio 2007 (tra 1 kW e 3 kW: 0,49 euro/kWh, tra 3 kW e 20 kW: 0,46 euro/kWh, oltre 20 kW: 0,44 euro/kWh), anche se, per esempio, tali impianti fossero collocati sul terreno: una rivoluzione, premessa - laddove esista la volonta' - a una larga "democrazia energetica" !!! 173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto. Il comma 174 dell'art. 2, infine, stabilisce che, qualora un ente locale sia soggetto responsabile di uno o piu' impianti fotovoltaici, l'autorizzazione unica di cui al comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, qualora necessaria, sia rilasciata attraverso un solo procedimento unico di cui all'art. 4 del medesimo Dlsg, svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto: una importante semplificazione! 174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
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